Sez. L, Sentenza n. 633 del 02/02/1982 (Rv. 418395 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - DISCIPLINA EX R.D. N. 639 DEL 1910 - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - POSIZIONE DELLE PARTI - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - DISCIPLINA EX R.D. N. 639 DEL 1910 - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - POSIZIONE DELLE PARTI - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE.*
La posizione delle parti nel giudizio di opposizione è diversa a seconda che questo investa un normale decreto ingiuntivo, emesso nelle forme stabilite dagli artt. 641 e segg. cod. proc. civ. per il procedimento monitorio, oppure un provvedimento emesso in base alle norme di cui al R.d. 14 aprile 1910 n. 639 (richiamate, per quanto riguarda l'i.N.A.I.L., dall'art. 17 del R.d. 17 agosto 1935 n. 1765): nella prima ipotesi, poiché la domanda giudiziale è contenuta nel ricorso per ingiunzione e nel pedissequo decreto, il creditore ricorrente mantiene anche nel successivo giudizio di opposizione la veste sostanziale di attore, con ogni conseguenziale Onere della prova dei fatti dedotti a sostegno della propria pretesa; nella seconda ipotesi, in cui la presunzione di legittimità assiste il credito, come attestato dallo stato o dall'ente pubblico, e dalla vidimazione pretoria è impressa efficacia esecutiva al provvedimento ingiuntivo, la domanda giudiziale è costituita dall'atto di opposizione ed è l'opponente che assume la veste sostanziale di attore, con la conseguenza che a lui compete l'Onere di provare l'infondatezza dell'avversa pretesa. (V 3000/67, mass n 330711; (V 4043/56; (V 1079/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)