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Sez. U, Sentenza n. 3689 del 24/07/1978 (Rv. 393208 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - CONVITTI NAZIONALI ED EDUCANDATI - SCUOLE PRIVATE - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - GESTIONE DI UNA SCUOLA IN ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI DELL'ENTE OVVERO UTILIZZANDO UN'ORGANIZZAZIONE IMPRONTATA A CRITERI PUBBLICISTICI E PER SCOPI EMINENTEMENTE SOCIALI - RAPPORTO D'IMPIEGO CON IL PERSONALE - NATURA - IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393208-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - CONVITTI NAZIONALI ED EDUCANDATI - SCUOLE PRIVATE - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - GESTIONE DI UNA SCUOLA IN ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI DELL'ENTE OVVERO UTILIZZANDO UN'ORGANIZZAZIONE IMPRONTATA A CRITERI PUBBLICISTICI E PER SCOPI EMINENTEMENTE SOCIALI - RAPPORTO D'IMPIEGO CON IL PERSONALE - NATURA - IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE.*

Qualora un ente pubblico non economico gestisca una scuola in attuazione dei suoi scopi istituzionali o quando tale gestione - pur avvenendo indipendentemente dalla sua correlazione con il fine primario o con un fine strumentale o secondario del medesimo ente - si svolga utilizzando un'organizzazione improntata a criteri pubblicistici, non imprenditoriale e per scopi eminentemente sociali, il rapporto di impiego con il personale inserito nella struttura organizzativa di tale ente (nella specie, si trattava di un insegnante di educazione fisica) deve qualificarsi come rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che la cognizione della controversia, con la quale si chiedono differenze retributive ed il risarcimento dei danni per il mancato versamento di contributi assicurativi, e devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativa. (principio applicato ad un rapporto di impiego alle dipendenze dell'ENAOLI, ente di diritto pubblico posto sotto la vigilanza del ministro del lavoro e della previdenza sociale, avente lo scopo di provvedere al mantenimento, all'educazione morale, civile e professionale degli orfani dei lavoratori, mediante la istituzione e la gestione di propri collegi-convitti, nonche all'avviamento professionale ed al collocamento degli orfani assistiti). (V 938/78, mass n 390271; (V 5523/77, mass n 389163; (V 4838/77, mass n 388445).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decreto Legge 23/03/1948 num. 327 art. 1, Decreto Legge 23/03/1948 num. 327 art. 2, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)