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Sez. L, Sentenza n. 21454 del 19/09/2013 (Rv. 628373 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2013-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628373-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

In tema di danno da errate informazioni della P.A., con riferimento al risarcimento del danno subito dal lavoratore che si sia dimesso anticipatamente nella convinzione, derivante da erronea informazione dell'INPS circa la congruità della sua posizione contributiva utile, di avere maturato il diritto alla pensione di anzianità, benché sia da escludersi in via generale che l'ordinamento imponga all'assicurato l'obbligo di verificare l'esattezza dei dati forniti dall'I.N.P.S., può trovare applicazione il principio di cui all'art. 1227, comma secondo, cod. civ., che impone l'onere di doverosa cooperazione della parte creditrice per evitare l'aggravamento del danno indotto dal comportamento inadempiente del debitore, sicché l'assicurato deve essere risarcito in misura diminuita, qualora abbia trascurato le espressioni cautelative usate dalla pubblica amministrazione e idonee a far dubitare dell'esattezza dei dati esposti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)