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Sez. U, Ordinanza n. 20434 del 23/09/2009 (Rv. 609244 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Giurisdizione della Corte del conti - Attribuzione - Criterio discretivo - Gestione di denaro pubblico - Qualità del soggetto - Irrilevanza - Natura del danno e scopi perseguiti - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609244-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico - che può anche essere un privato o un ente pubblico non economico - bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Ne consegue che qualora l'amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, egli provoca un danno per l'ente pubblico, del quale deve rispondere davanti al giudice contabile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistere la giurisdizione della Corte dei conti in relazione al giudizio contabile promosso nei confronti del presidente dell'Opera Pia Santissima di Costantinopoli, ente privato gestito con fondi in gran parte di provenienza pubblica ed in particolare con fondi regionali e comunitari accreditati dalla Regione Puglia per l'attuazione di programmi di formazione professionale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 14/01/1994 num. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)