Sez. 1, Sentenza n. 6487 del 02/04/2004 (Rv. 571749 - 01)
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE | Opposizione all'ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 - Natura - Azione di accertamento negativo della legittimità della pretesa dell'amministrazione - Opponente - Veste sostanziale e formale di attore - Configurabilità - Conseguenze - Deduzione di motivi di illegittimità dell'ingiunzione fondati su fatti nuovi e diversi da quelli allegati con l'atto introduttivo - Ammissibilità - Esclusione - Onere della prova dell'infondatezza della pretesa avversa - Spettanza all'opponente.
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE
In tema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici minori, disciplinata dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, nel relativo procedimento monitorio, in cui la presunzione di legittimità assiste il credito - come attestato dallo Stato o dall'ente pubblico - e dalla vidimazione pretoria è impressa efficacia esecutiva al provvedimento ingiuntivo, l'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo e si qualifica come esercizio di un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione. Ne consegue che l'opponente, assumendo la veste sostanziale e formale di attore, da un lato non può dedurre nel corso del giudizio motivi di illegittimità dell'ingiunzione fondati su fatti nuovi e del tutto diversi da quelli fatti valere con l'atto originario - che introducano un nuovo "thema decidendum" -, e, dall'altro, ha l'onere di provare l'infondatezza dell'avversa pretesa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)