diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 586 del 21/02/1969 (Rv. 338779 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE TRA GLI ASSEGNATARI E L'ENTE CONCEDENTE IN ORDINE ALLA CESSIONE IN PROPRIETA DEGLI ALLOGGI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - COOPERATIVE EDILIZIE MUTUATARIE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CONTROVERSIE - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA.*
Stato
decisa il 1969-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338779-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE TRA GLI ASSEGNATARI E L'ENTE CONCEDENTE IN ORDINE ALLA CESSIONE IN PROPRIETA DEGLI ALLOGGI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - COOPERATIVE EDILIZIE MUTUATARIE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CONTROVERSIE - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA.*

In base alla disciplina posta in essere con la legge 21 marzo 1958, n. 447, il DPR 17 gennaio 1959, n. 2, e la legge 27 aprile 1962, n. 231, l'assegnatario di un alloggio economico e popolare, ha, nei confronti dell' ente concedente, un diritto soggettivo perfetto alla cessione in proprieta dell'alloggio medesimo. Pertanto, in caso di contestazione, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Siffatta disciplina non riguarda gli assegnatari degli alloggi delle cooperative mutuatarie della cassa depositi e prestiti, appartenenti alle categorie menzionate nell'art. 91 del tu sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938, n. 1165 (impiegati statali, personale militare, pensionati statali ecc.), per i quali, sin dall'origine, la cessione in proprieta degli alloggi medesimi ha rappresentato la destinazione finale dell'assegnazione, ma che, fino al momento della stipulazione del mutuo individuale sono titolari di un mero interesse legittimo. Consegue che le controversie relative alla qualita di socio, alla prenotazione ed assegnazione di alloggi, nonche alla validita e legittimita della assegnazione stessa continuano ad essere soggette, per i soci delle cooperative edilizie mutuatarie della cassa depositi e prestiti alla cognizione della commissione di vigilanza di cui all'art. 131 del tu predetto. (V. 773-68, massima n. 332033 2337-67, massima n. 329572 2336-67, massima n. 329571).*

Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 91, Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Legge 21/03/1958 num. 447 art. 1 CORTE COST., Legge 17/01/1959 num. 2 art. 1, Legge 17/01/1959 num. 2 art. 4, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)