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Sez. 2, Sentenza n. 45326 del 17/07/2013 Ud. (dep. 11/11/2013) Rv. 257516 - 01

RECIDIVA - IN GENERE | Recidiva obbligatoria di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen. - Reati concernenti la detenzione o il porto di armi - Applicabilità anche nel caso di detenzione riguardante una sola arma - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257516-01

RECIDIVA - IN GENERE

L'art. 407, comma secondo, lett. a), n. 5 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., nella parte in cui indica tra i reati che comportano l'aumento di pena obbligatorio per la recidiva quelli concernenti la detenzione o il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, si riferisce anche all'ipotesi in cui la detenzione o il porto riguardi una sola arma di quel tipo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)