Sez. U, Ordinanza n. 10287 del 27/06/2003 (Rv. 564665 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sindacato di legittimità delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Limiti - Declaratoria, da parte del giudice amministrativo, di inammissibilità di un ricorso per carenza di interesse ad agire - Portata - Impugnabilità in cassazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
La statuizione circa le condizioni di procedibilità di ricorsi al giudice amministrativo, anche quando attenga al profilo della sussistenza originaria o della persistenza dell'interesse ad agire, non implica alcun accertamento con efficacia di giudicato in ordine a diritti soggettivi delle parti private, ma ha soltanto ad oggetto l'applicazione di disposizioni processuali che governano la rituale introduzione o il successivo svolgimento del giudizio, sicché la denunzia di vizi ad essa attinenti non propone una questione di giurisdizione in senso tecnico, ma sottende la censura di violazione delle disposizioni suddette. E siccome il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'esercizio della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, cui attengono, invece, gli errori "in iudicando" o "in procedendo", il suddetto sindacato non è esperibile per censurare un'omessa pronuncia di merito, ovvero una declaratoria di inammissibilità di una determinata domanda, ove esse discendano non dal diniego di competenza giurisdizionale, ma dall'applicazione di norme processuali ritenute ostative all'esame della domanda medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)