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Sez. L, Sentenza n. 5799 del 14/06/1990 (Rv. 467742 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - AZIENDE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO - SGRAVIO DEL DIECI PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE - RIFERIMENTO ALLE RETRIBUZIONI ASSOGGETTATE CONCRETAMENTE AL CONTRIBUTO PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - PRESUPPOSTO - MANCANZA DELLA STABILITÀ DEI RAPPORTI - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1990-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467742-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - AZIENDE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO - SGRAVIO DEL DIECI PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE - RIFERIMENTO ALLE RETRIBUZIONI ASSOGGETTATE CONCRETAMENTE AL CONTRIBUTO PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - PRESUPPOSTO - MANCANZA DELLA STABILITÀ DEI RAPPORTI - ESTREMI.*

Lo sgravio contributivo del dieci per cento delle retribuzioni, concesso dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, nel testo sostituito dalla legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089 (e successive proroghe) a favore delle aziende industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno ed assimilate (art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 e art. 1 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218), spetta solo con riferimento alle retribuzioni concretamente assoggettate al contributo per l'Assicurazione contro la disoccupazione involontaria, tali essendo soltanto quelle corrisposte nell'ambito di rapporti di lavoro non muniti della stabilità, intesa in senso pubblicistico, di cui all'art. 36 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, la quale sussiste allorquando le norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, da aziende pubbliche, da aziende esercenti pubblici servizi prevedano la possibilità per il datore di lavoro di far cessare il rapporto solo in presenza di concrete ipotesi di carattere oggettivo, tassativamente predeterminate, ancorché in forza di Atti negoziali, ovvero quando la stabilità sia accertata con provvedimento del ministro del lavoro e della previdenza sociale. (V 5570/88, mass n 460132; (V 1155/86, mass n 444650; (V 156/84, mass n 432405).*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 36, DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 1, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)