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Sez. 3, Sentenza n. 9567 del 09/07/1984 Ud. (dep. 31/10/1984) Rv. 166483 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REATO EDILIZIO - BENEFICIO SOTTOPOSTO AD OBBLIGHI - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166483-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REATO EDILIZIO - BENEFICIO SOTTOPOSTO AD OBBLIGHI - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 15 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, che commina sanzioni amministrative per le costruzioni abusive, costituisce uno dei casi di inapplicabilità dell'art. 165 cod. pen. (in tema di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato) espressamente previsti dal primo comma con la dizione "salvo che la legge disponga altrimenti". (V mass n 163826; (Conf mass n 162769; (Conf mass n 160879; (Conf mass n 163827; (contra mass n 162773; (contra mass n 159648, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)