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Sez. 5, Sentenza n. 18303 del 10/09/2004 (Rv. 577003 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Rifiuti speciali - Disciplina applicabile dopo l'abrogazione dell'art. 39, legge n. 146 del 1994 - Operatività dell'art. 7, terzo comma, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (cosiddetto Decreto Ronchi) - Conseguenze - Intassabilità, ai sensi dell'art.62, terzo comma, del D.Lgs. n.507/1993, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i rifiuti delle attività economiche elencate nell'art.7, terzo comma, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - Assimilazione di detti rifiuti speciali ai rifiuti urbani - Ammissibilità- Condizioni.
Stato
decisa il 2004-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577003-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Dopo l'abrogazione, ad opera dell'art. 17, comma terzo, della legge n. 128 del 24 aprile 1998, entrata in vigore il 22 maggio 1998, dei commi primo e secondo dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, dai quali era stata disposta, a ogni effetto, l'assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti - derivanti da attività economiche - compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui al punto 1.1.1 della delibera interministeriale del 27 luglio 1984 (G.U. n. 253/1984), integrato dagli accessori per l'informatica, con eliminazione del previgente potere discrezionale di assimilazione riconosciuto ai comuni dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, è stato reso operativo l'art. 7, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (cosiddetto Decreto Ronchi). A decorrere dal 22 maggio 1998, i rifiuti delle attività economiche elencate in tale ultima disposizione di legge, sono pertanto da qualificare speciali, con conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 62, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, e obbligo per gli operatori economici di avviarli allo smaltimento o al recupero a proprie spese a meno che i comuni non si siano immediatamente avvalsi del potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani reintrodotto ai sensi dell'art. 21 comma secondo, lett. g) D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 esercitabile sulla base delle norme "regolamentari e tecniche" vigenti (citata delibera interministeriale del 27 luglio 1984) in attesa delle nuove disposizioni (artt. 18, comma secondo, lett. d) e 57, comma primo, D.Lgs. citato).

Riferimenti normativi: Legge 22/02/1994 num. 146 art. 39, Legge 24/04/1998 num. 128 art. 17 com. 3, Legge 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., Legge 05/02/1997 num. 915 art. 7 com. 3, Legge 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3, Legge 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)