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Sez. 5, Sentenza n. 21342 del 07/08/2008 (Rv. 604362 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Assimilazione "ope legis" dei rifiuti provenienti da attività economiche a quelli urbani - Abrogazione - Conseguenze - Facoltà dei comuni di disporre l'assimilazione ex art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997 - Sussistenza per le annualità di imposta a decorrere dall'entrata in vigore del predetto d.lgs. - Conseguenze - Fattispecie relativa ad una cartella di pagamento relativa all'anno 1999.
Stato
decisa il 2008-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604362-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per effetto dell'art. 17, comma terzo, della legge 24 aprile 1998, n. 128, che ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146, è venuta meno l'assimilazione "ope legis" ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante l'art. 21, comma 2, lettera g), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche; pertanto, con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dai regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari. (Nella specie, avente ad oggetto l'emissione di una cartella di pagamento della tassa sui rifiuti relativa all'anno 1999, la S.C., in applicazione di detto principio, poiché i limiti posti dal regolamento comunale all'assimilazione erano decisivi, ha ritenuto che i rifiuti prodotti dalla ditta intimata non fossero assimilabili ai rifiuti ordinari e, quindi, non soggetti al pagamento della tassa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 60, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21, Legge 26/02/1994 num. 146 art. 39, Legge 24/04/1998 num. 128 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)