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Sez. 1, Sentenza n. 9241 del 07/06/2012 (Rv. 622599 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO | Compenso - Liquidazione - Accordo tra società e amministratore giudiziario - Validità - Fondamento - Effetti - Condizionati alla liquidazione giudiziale - Opposizione alla liquidazione giudiziale conforme all'accordo - Interesse - Sussistenza - Esclusione - Vizio di annullabilità dell'accordo - Separata azione di annullamento - Esperimento - Necessità.
Stato
decisa il 2012-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622599-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

L'amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., pur essendo pubblico ufficiale, rende la prestazione di amministratore della società, con questa instaurando un rapporto da cui deriva il credito per remunerazione, non indisponibile. Ne consegue che l'accordo tra la società e l'amministratore giudiziario sulla liquidazione del compenso a quest'ultimo spettante non è nullo, ma solo condizionato all'emanazione di un provvedimento giudiziale che lo recepisca ai sensi dell'art. 92 disp. att. cod. civ., non avendo quindi interesse ad opporre tale provvedimento la società che si limiti a denunciare un vizio di annullabilità dell'accordo (nella specie, per conflitto di interessi), senza averne provocato l'annullamento con autonoma azione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 92, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 93, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)