Sez. 2, Sentenza n. 11372 del 30/05/2005 (Rv. 580176 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI | Ammissibilità - Carattere e requisiti - Accertamento del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Valutazione globale e sintetica degli indizi - Necessità - Fattispecie in tema di vendita di immobili.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI
In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. (Nella specie, concernente un'azione di simulazione assoluta di un contratto di compravendita di alcuni immobili, la sentenza di merito, confermata dalla Corte Cass., aveva accolto la domanda, attribuendo rilevanza a una pluralità di indizi consistenti, tra gli altri, nella contemporaneità delle vendite, nella dispensa dalle visure catastali, nella mancanza di prova di pagamento del prezzo, nel rapporto di parentela tra due sorelle per gli atti che le riguardavano, nell'incongruità del prezzo; nell'omessa dimostrazione del pagamento per altro acquisto, e nella "retentio possessionis" dopo la vendita di una villa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)