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Sez. 3, Sentenza n. 2216 del 03/03/1987 (Rv. 451451 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COEFFICIENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI - UTILIZZABILITÀ DI NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - SUSSISTENZA - RIFERIMENTO AGLI INDICI ISTAT - OBBLIGO - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451451-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - COEFFICIENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI - UTILIZZABILITÀ DI NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - SUSSISTENZA - RIFERIMENTO AGLI INDICI ISTAT - OBBLIGO - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Nella Determinazione del coefficiente di svalutazione monetaria in tema di liquidazione del danno da fatto illecito, il giudice del merito può avvalersi, a sua insindacabile scelta, di nozioni di comune esperienza ed ha la facoltà, ma non l'Obbligo, di riferirsi agli indici dell'ISTAT; e tale valutazione costituisce apprezzamento di merito, incensurabile in Sede di legittimità, purché non si esaurisca nella mera asserzione della ritenuta congruità della Determinazione adottata, senza alcun riferimento ad elementi specifici e controllabili. (V 303/82, mass n 417998; (V 179/82, mass n 417866; (V 3884/81, mass n 414532).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)