Sez. 2, Sentenza n. 964 del 14/02/1979 (Rv. 397140 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ALTEZZA DEGLI EDIFICI - RAPPORTO CON LA DISTANZA - NORME RELATIVE - INTEGRAZIONE DEL CODICE CIVILE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ALTEZZA DEGLI EDIFICI - RAPPORTO CON LA DISTANZA - NORME RELATIVE - INTEGRAZIONE DEL CODICE CIVILE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Le prescrizioni delle leggi speciali e dei regolamenti locali che fissano l'altezza massima dei fabbricati con riferimento alla larghezza degli spazi antistanti debbono considerarsi norme integrative delle Disposizioni del codice civile in tema di distanze, in quanto, trattandosi di altezza consentita in rapporto ad una distanza prestabilita, tale ultimo termine di riferimento diviene preminente, condizionando l'indice volumetrico dei fabbricati: ne consegue che, verificandosi una violazione di tale disciplina, il privato e legittimato a proporre domanda di demolizione del corpo di fabbrica sovrabbondante e ad ottenere il ripristino del rapporto altezza-distanza richiesto dalla norma regolamentare. (Conf 2492/75, mass n 376402; (Conf 3353/73, mass n 367255; (Conf 1615/73, mass n 364463; (Conf 2571/71, mass n 353650).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)