Sez. 1, Sentenza n. 4328 del 28/06/1986 (Rv. 447092 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPRODUZIONE DI DOMANDA PRECEDENTEMENTE FORMULATA - RINUNCIA DEFINITIVA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPRODUZIONE DI DOMANDA PRECEDENTEMENTE FORMULATA - RINUNCIA DEFINITIVA - CONDIZIONI.*
La mancata riproduzione nelle conclusioni definitive ex art. 189 cod. proc. civ. di una domanda precedentemente formulata ne determina la rinuncia (preclusiva della sua riproposizione nel prosieguo del giudizio), nel caso di pieno definitivo ed incondizionato abbandono dell'originaria istanza, e non di un suo momentaneo accantonamento, strettamente dipendente e collegato ad un progettato accordo di bonaria definizione della vertenza. Nel qual caso, la mancata realizzazione in corso di causa del detto accordo, comporta l'inefficacia di quella rinuncia e l'automatica reviviscenza delle originarie posizioni processuali. (V 990/85, mass n 439138; (V 6408/82, mass n 424035).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)