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Sez. 2, Sentenza n. 12814 del 18/12/1997 (Rv. 511024 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI | Mancata riproposizione di domanda - Presunzione di abbandono o rinunzia - Limiti.
Stato
decisa il 1997-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511024-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

La mancata riproduzione nelle conclusioni definitive di una domanda precedentemente formulata non è, di per sè, sufficiente a far presumere che la stessa sia stata abbandonata dalla parte, qualora dalla condotta processuale di questa sia desumibile l'intenzione di mantenere ferma quella determinata domanda, specialmente quando essa, sotto il profilo dell'interesse della parte medesima, sia strettamente connessa con le richieste oggetto delle conclusioni specificamente formulate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)