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Sez. 1, Sentenza n. 1344 del 10/05/1974 (Rv. 369424 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - SIMULATI - VENDITA SIMULATA - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITA DELLA VENDITA - EFFETTI - RETROCESSIONE - CONFIGURABILITA - REGIME TRIBUTARIO APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1974-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369424-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - SIMULATI - VENDITA SIMULATA - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITA DELLA VENDITA - EFFETTI - RETROCESSIONE - CONFIGURABILITA - REGIME TRIBUTARIO APPLICABILE.*

Poiche l'atto simulato, in quanto viziato per volonta delle parti e insensibile, dal punto di vista fiscale, alla dichiarazione di nullita per simulazione, deve - sempre ai fini fiscali - essere considerato come avvenuto il trasferimento simulato, con la conseguenza che la sentenza, la quale dichiara la nullita del detto trasferimento, viene, fiscalmente, a porre in essere, ai soli fini dell'imposta di registro, una retrocessione, soggetta ad imposta proporzionale, a termini dell'art 1 della tariffa all a, parte prima, con aliquota eguale a quella stabilita per le vendite. (Conf 841'70, mass n 346193).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 12 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 14 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 69, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)