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Sez. 4, Sentenza n. 2803 del 22/12/1998 Ud. (dep. 02/03/1999) Rv. 212955 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | "Ratio" - Rafforzamento del trattamento sanzionatorio in senso special preventivo - Sospensione della patente - Comportamenti per i quali può essere inflitta - Solo quelli relativi all'uso dei veicoli o alla loro circolazione che abbiano come presupposto il possesso della patente - Fattispecie in tema di inottemperanza all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona ferita in incidente stradale - Guida di veicolo per il quale non è necessaria la patente - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212955-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE

In tema di circolazione di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida può conseguire solo a comportamenti relativi all'uso dei veicoli o alla loro circolazione che abbiano come presupposto il possesso della patente, potendo solo in tali casi esplicare la finalità che ne è propria di rafforzare il trattamento sanzionatorio in senso special preventivo. (Fattispecie in tema di inottemperanza all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona ferita in incidente stradale).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)