Sez. 4, Sentenza n. 2803 del 22/12/1998 Ud. (dep. 02/03/1999) Rv. 212955 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | "Ratio" - Rafforzamento del trattamento sanzionatorio in senso special preventivo - Sospensione della patente - Comportamenti per i quali può essere inflitta - Solo quelli relativi all'uso dei veicoli o alla loro circolazione che abbiano come presupposto il possesso della patente - Fattispecie in tema di inottemperanza all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona ferita in incidente stradale - Guida di veicolo per il quale non è necessaria la patente - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
In tema di circolazione di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida può conseguire solo a comportamenti relativi all'uso dei veicoli o alla loro circolazione che abbiano come presupposto il possesso della patente, potendo solo in tali casi esplicare la finalità che ne è propria di rafforzare il trattamento sanzionatorio in senso special preventivo. (Fattispecie in tema di inottemperanza all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona ferita in incidente stradale).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)