Sez. 4, Sentenza n. 35135 del 13/07/2001 Ud. (dep. 27/09/2001) Rv. 219878 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Guida in stato di ebbrezza di un motociclo per cui non è richiesta la patente - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
In tema di violazioni al codice della strada, nel caso di guida in stato di ebbrezza di un motociclo per la conduzione del quale non è richiesta la patente, non si applica la sanzione amministrativa della sospensione della patente medesima, atteso che non sussista alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l'abuso dell'autorizzazione amministrativa in conseguenza del quale va applicata la sanzione accessoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)