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Sez. 4, Sentenza n. 36398 del 23/05/2013 Ud. (dep. 05/09/2013) Rv. 256891 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Prevenzione infortuni - Contratto di appalto - Ristrutturazione immobile - Responsabilità committente - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256891-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, al committente non può essere imputata la mancata adozione del piano di sicurezza del cantiere se nei suoi confronti non ricorrono le condizioni, previste dall'art. 3, comma terzo, del D.Lgs. n. 494 del 1994, che impongono la nomina del coordinatore per la progettazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna per omicidio colposo a carico del committente di un'opera edile cui era stata imputata la mancata adozione del piano di sicurezza e la mancata nomina del coordinatore pur non essendo stato accertato il requisito di cui all'art. 3, comma terzo, lett. a) dell'affidamento di lavori a più imprese).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 2, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)