Sez. 4, Sentenza n. 9167 del 01/02/2018 Ud. (dep. 28/02/2018) Rv. 273257 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Compresenza di più imprese - Obblighi di coordinamento e di cooperazione - Condizioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Il concetto di interferenza, ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione previsti dall'art. 7 d.lgs. 626 del 1994 (ora art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale e pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori, e non alla mera qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione - in quanto la "ratio" della norma è quella di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione nonchè soluzioni comuni di problematiche complesse.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/09/1994 num. 626 art. 7, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)