Sez. L, Sentenza n. 1609 del 08/03/1984 (Rv. 433691 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - ULTERIORE FATTO RIDUTTIVO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO GIÀ OLTRE IL LIMITE PENSIONABILE PRIMA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI IN CORSO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - ULTERIORE FATTO RIDUTTIVO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO GIÀ OLTRE IL LIMITE PENSIONABILE PRIMA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI IN CORSO.*
La declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 163 del 1983) dell'art. 10 del R.d.l. n. 636 del 1939, nella parte in cui non prevede che si consideri invalido anche l'assicurato che, avendo una capacità di guadagno già ridotta al di sotto del minimo di legge nel momento della Costituzione del rapporto assicurativo, ne subisce una ulteriore riduzione nel corso di questo, espunge dallo ordinamento tale disposizione, prescindendo dall'effettiva misura di detto minimo, sia cioè questa della metà, ai sensi del citato art. 10, come già modificato a seguito della sentenza n. 160 del 6 luglio 1971 della Corte costituzionale, quando applicabile o dei due terzi, secondo il testo introdotto con l'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160, ed in tal senso costituisce fonte di ius superveniens, applicabile anche d'ufficio ed anche in Sede di legittimità, a rapporti che, sebbene anteriormente sorti non siano stati ancora definiti. (V 7182/83, mass n 431789; (V 5091/81, mass n 415875; (V 46/75, mass n 373176).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)