Sez. L, Sentenza n. 2057 del 14/03/1990 (Rv. 465890 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONI - CONCORSI - BANDI DI CONCORSO - NATURA DI PROPOSTA DI CONTRATTO - CONSEGUENZA - MANCATA ASSUNZIONE DEI VINCITORI - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO - STATI SOGGETTIVI DI BUONA FEDE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONI - CONCORSI - BANDI DI CONCORSO - NATURA DI PROPOSTA DI CONTRATTO - CONSEGUENZA - MANCATA ASSUNZIONE DEI VINCITORI - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO - STATI SOGGETTIVI DI BUONA FEDE - IRRILEVANZA.*
Il bando di concorso indetto per l'assunzione, in regime privatistico, di personale, all'esito di determinate procedure selettive costituisce un'offerta al pubblico, ossia una proposta di contratto da cui deriva, in favore di coloro i quali si siano utilmente collocati nella graduatoria, la conclusione del contratto stesso. Pertanto, in caso di mancata assunzione dei vincitori, sorge a carico del proponente una responsabilità contrattuale per inadempimento e quindi l'Obbligo di risarcire il danno, senza che, ai fini della imputabilità dell'inadempimento stesso, possano assumere Rilevanza gli stati soggettivi della buona fede o del convincimento di non essere tenuto all'assunzione. (V 7081/86, mass n 449164; (V 5577/85, mass n 442770; (V 171/85, mass n 438383).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)