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Sez. L, Sentenza n. 6921 del 05/06/1992 (Rv. 477580 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere | Giudizio promosso per il ripristino - Nuovo superamento della soglia di invalidità successivamente alla legge n. 222 del 1984 - Diritto alla prestazione - Presupposti - Maturazione del requisito contributivo nel quinquennio antecedente alla corrispondente domanda - Effetti - Rilevanza dei periodi di godimento dell'assegno di invalidità - Periodi di godimento della pensione di invalidità - Equipollenza.
Stato
decisa il 1992-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477580-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere

Nel giudizio promosso per il ripristino della pensione di invalidità revocata dall'INPS, l'attribuzione del diritto alla prestazione nel caso di successivo nuovo superamento della soglia di invalidità successivamente all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984 presuppone la maturazione del requisito contributivo nel quinquennio antecedente alla corrispondente domanda amministrativa (o nel corso del successivo procedimento amministrativo o, a seguito della sentenza n. 355/89 della Corte Costituzionale, di quello giudiziario), non essendo sufficiente il requisito in base al quale è stato originariamente riconosciuto il diritto. A tal fine, il disposto dell'art. 1, comma sesto, ultima parte della legge citata, secondo cui per il conseguimento dei requisiti di contribuzione sono da considerare utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, trova applicazione anche per i periodi di godimento della pensione di invalidità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)