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Sez. L, Sentenza n. 13891 del 23/07/2004 (Rv. 574940 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE | Contratto di lavoro a tempo determinato con illegittima apposizione del termine - Risoluzione per mutuo consenso - Ammissibilità - Comportamento concludente delle parti - Valutabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574940-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE

Il contratto di lavoro a tempo determinato connotato dalla illegittima opposizione del termine può risolversi per mutuo consenso, anche manifestato per fatti concludenti, dovendo il comportamento delle parti, protratto per un apprezzabile lasso di tempo e risolventesi nella totale mancanza di operatività del rapporto, essere valutato in modo socialmente tipico quale dichiarazione solutoria, in presenza di principi di settore (quali l'obbligazione retributiva del datore di lavoro, funzionale alla soddisfazione dei bisogni primari del dipendente, la nascita del rapporto previdenziale) che non consentono di ritenere esistente un rapporto di lavoro che non abbia esecuzione.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, ritenendo che i ripetuti contratti a tempo determinato conclusi tra un professore d'orchestra e la Rai fossero da ritenere nulli e conseguentemente dichiarando esistente un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da ritenersi però cessato per mutuo consenso dal momento in cui il professore d'orchestra non era più stato chiamato né aveva più sollecitato il suo impiego o messo a disposizione la sua prestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)