Sez. L, Sentenza n. 15403 del 02/12/2000 (Rv. 542388 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Nullità del termine - Conclusione del rapporto alla scadenza - Risoluzione per mutuo consenso - Configurabilità - Condizioni - Volontà certa delle parti intesa alla definitiva cessazione del rapporto - Necessità - Onere probatorio della parte deducente la risoluzione - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità del termine apposto a successivi contratti, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso è necessario accertare - sulla base del lasso di tempo lasciato trascorrere dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali altre significative circostanze - che sia presente una volontà chiara e certa delle parti di volere, d'accordo fra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. La valutazione del significato e della portata di siffatte circostanze - la cui prova deve essere fornita in base alla regola generale sull'onere della prova da chi fa valere in giudizio la risoluzione per mutuo consenso - spetta al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)