Sez. 3, Sentenza n. 238 del 29/01/1971 (Rv. 349674 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - MUTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POSSIBILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - MUTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POSSIBILITA.*
Il vizio di extra petizione non si verifica se non quando il giudice pronunzi oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Non incorre, quindi, in esso il giudice che, nel rispetto della situazione di fatto dedotta dalle parti e delle relative domande ed eccezioni e della sostanziale corrispondenza fra il chiesto e il pronunziato si limiti a dare al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa, ovvero a sostituire al titolo posto a fondamento della domanda un titolo diverso che valga a sorreggerla. (nella specie si e negato che fosse affetta da extra, petizione una sentenza che aveva qualificato occupatore abusivo colui al quale era stata invece intimata licenza per finita locazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)