Sez. L, Sentenza n. 1055 del 11/02/1984 (Rv. 433220 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DI UNA PLURALITÀ DI CONSULENTI IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DI UNA PLURALITÀ DI CONSULENTI IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Alla stregua della disciplina processuale introdotta dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, la possibilità di nominare in appello una pluralità di consulenti può essere posta in dubbio soltanto per le controversie individuali di lavoro, sulla base della formulazione letterale dell'art. 441 cod. proc. civ. - in cui, peraltro, l'uso al singolare del termine "consulente" va inteso come riferimento all'organo ausiliario (anche collegiale) del giudice anziché alla persona - e non anche per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, per le quali la chiara formulazione della specifica disposizione dell'art. 445 cod. proc. civ. (che, senza distinguere fra giudizio di primo e secondo grado, prevede la possibilità della nomina di "uno o più consulenti tecnici") esclude qualsiasi dubbio interpretativo anche di ordine meramente letterale. (V 4797/83, mass n 429688; (V 4498/83, mass n 429376; (V 4043/83, mass n 428991; (V 3627/83, mass n 428514).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)