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Sez. 3, Sentenza n. 12111 del 23/05/2006 (Rv. 590845 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE | Colpa per omissione - Presupposti - Obbligo giuridico di impedire l'evento - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590845-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE

In relazione alla responsabilità per danni da illecito omissivo, l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso può sorgere in capo ad un soggetto non soltanto quando una norma o specifici rapporti gli impongano di attivarsi per impedire l'evento, ma anche quando tale obbligo possa derivare in base a principi desumibili dall'ordinamento positivo, non espresso, quindi, in forme specifiche, con conseguente dovere di agire e di comportamento attivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)