Sez. 1, Sentenza n. 21641 del 08/11/2005 (Rv. 586240 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Dovere di attivarsi al fine di impedire eventi di danno - Configurabilità - Limiti - Sistema bancario - Doveri e regole d'azione - Inosservanza - "Culpa in omittendo" - Responsabilità extracontrattuale - Configurabilità - Fattispecie in tema di rilascio di dichiarazione attestante la data di acquisto di azioni ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
Nell'ordinamento giuridico vigente, pur non esistendo a carico di ciascun consociato un generale dovere di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, vi sono molteplici situazioni dalle quali possono nascere, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la nozione di omissione imputabile e la conseguente responsabilità civile. Tale affermazione si attaglia, in particolare, alla disciplina normativa che regola il sistema bancario, la quale impone, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi sono inseriti, comportamenti in parte tipizzati ed in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire "culpa in omittendo" e, correlativamente, fonte di responsabilità extracontrattuale. (Fattispecie di ritenuta responsabilità di una banca per aver rilasciato a propri clienti una dichiarazione attestante la data dell'acquisto di azioni operato in borsa per loro conto, senza specificare che si era trattato di acquisto a termine con scadenza successiva alla data di adozione di una deliberazione assembleare idonea a legittimare l'esercizio del diritto di recesso - al quale la dichiarazione stessa risultava finalizzata - inducendo così in errore i funzionari della società circa l'effettiva esistenza del diritto di recesso in capo ai compratori, che ottenevano conseguentemente il rimborso delle azioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2437, Cod. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)