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Sez. L, Sentenza n. 82 del 11/01/1988 (Rv. 456735 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - DOCUMENTI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - PREVIO GIUDIZIO DI INDISPENSABILITÀ - ESCLUSIONE - PRODUCIBILITÀ DEI MEDESIMI DOCUMENTI IN PRIMO GRADO PER EFFETTO DI MAGGIORE DILIGENZA DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456735-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - DOCUMENTI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - PREVIO GIUDIZIO DI INDISPENSABILITÀ - ESCLUSIONE - PRODUCIBILITÀ DEI MEDESIMI DOCUMENTI IN PRIMO GRADO PER EFFETTO DI MAGGIORE DILIGENZA DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*

Nel nuovo rito del lavoro, il divieto di nuovi mezzi di prova in appello, sancito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., si riferisce solo alle prove costituende, che devono cioè essere esperite ed assunte nel corso del procedimento, e non anche, quindi, ai documenti (prove precostituite), la cui produzione è consentita, non contrastando con le esigenze di celerità e di concentrazione del rito, anche quando si tratti di prove documentali che la parte interessata, se fosse stata più diligente, avrebbe potuto portare già all'esame del giudice di primo grado, sempre che siano stati indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di appello. (Conf 4306/85, mass n 441783).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)