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Sez. L, Sentenza n. 12908 del 29/09/2000 (Rv. 540597 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - NORME APPLICABILI | Norme sull'interpretazione dei contratti - Limiti - Intento comune delle parti - Rilevanza - Esclusione - Intento dell'autore del negozio - Accertamento - Necessità - Fattispecie in tema di interpretazione della circolare n. 2/94 dell'Ente Poste Italiane.
Stato
decisa il 2000-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540597-01

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - NORME APPLICABILI

Le norme sull'interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli articoli 1362 ss cod.civ. con la particolare natura e struttura di tale categoria di negozi; pertanto nei negozi unilaterali (quali sono le circolari destinate a indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori) non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma si deve indagare soltanto quale sia stato l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio senza far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento del destinatario del negozio (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale la sentenza di merito che, con riferimento al rapporto di lavoro dei portalettere, aveva interpretato la circolare n.2/1994 dell'Ente Poste Italiane sul servizio di distribuzione delle stampe voluminose nel senso che la medesima, temporizzando detto servizio, ne comportasse un compenso in denaro)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)