Sez. L, Sentenza n. 1830 del 11/03/1983 (Rv. 426671 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - INDENNITÀ DI R.M. - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - INDENNITÀ DI R.M. - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
La clausola contenuta in accordi aziendali (nella specie, l'art. 15 dell'accordo aziendale 28 ottobre 1938 intervenuto fra l'azienda delle tramvie urbane di Napoli - atan - ed i suoi dipendenti), che prevede l'esenzione del lavoratore debitore di imposta dallo assoggettamento alla rivalsa di R.m. attraverso la corresponsione di un'indennità pari all'ammontare dell'imposta trattenuta, è affetta da nullità rilevabile anche di ufficio, ai sensi dello art. 1418 cod. civ. per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 127 del T.U. Delle imposte dirette n. 645 del 1958 che, faceva Obbligo al datore di lavoro, come sostituto d'imposta, di versare l'imposta di R.m. dovuta dal dipendente e che, contestualmente poneva a carico dello stesso datore di lavoro l'Obbligo della rivalsa nei confronti del debitore sostituito. Ne consegue che, nella liquidazione della pensione dovuta al lavoratore non si deve computare l'indennità dallo stesso percepita in base a tale clausola nulla. (Conf 3090/82, mass n 421020; (Conf 4974/81, mass n 415751; (Conf 2477/81, mass n 413261; (Conf 5816/80, mass n 409638; (Conf 1018/79, mass n 397214).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Contr. Coll. 28/10/1938 num. 15, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)