Sez. L, Sentenza n. 3700 del 10/08/1977 (Rv. 387354 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OBBLIGO - PRESUPPOSTI - NON CONTESTUALITA DELLA VERIFICAZIONE DI ESSI - RISARCIMENTO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OBBLIGO - PRESUPPOSTI - NON CONTESTUALITA DELLA VERIFICAZIONE DI ESSI - RISARCIMENTO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Il risarcimento del danno e dovuto non per effetto del (solo) mero inadempimento, ma del pregiudizio patrimoniale da esso provocato. Se, pertanto, i predetti elementi perfezionativi della fattispecie si verificano a distanza di tempo, il risarcimento del danno e disciplinato dalla legge in vigore quando la fattispecie e completa nei suoi elementi, non dalle leggi vigenti nel tempo in cui ciascuno di essi venne in essere. (nel caso di specie, la SC, nell'affermare, a proposito dell'art 2116 cod civ, che il risarcimento del danno si collega non soltanto all'omissione dei contributi, relativi ad un pregresso rapporto di lavoro, ma necessariamente anche alla perdita del trattamento pensionistico e che tale evento da luogo alla responsabilita del datore di lavoro, ove si verifichi sotto l'imperio del nuovo codice, ha enunciato il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2116, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)