Sez. L, Sentenza n. 2730 del 24/04/1980 (Rv. 406498 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
La responsabilita del datore di lavoro, stabilita dal secondo comma dell'art 2116 cod civ e fondata sul duplice presupposto dello inadempimento contributivo da parte del medesimo e della conseguente perdita, totale o parziale, della pensione o delle altre prestazioni. Pertanto, la corrispondente Azione puo essere esercitata solo quando siano presenti entrambi gli elementi capaci di concretizzare la complessa fattispecie. (V 3700/77, mass n 387354; (V 661/76, mass n 379309; (V 30/76, mass n 378643; (Conf 442/78, mass n 389742).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)