Sez. L, Sentenza n. 1935 del 22/03/1980 (Rv. 405556 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
L'art 2116 comma secondo cod civ stabilisce una responsabilita del datore di lavoro fondata sul duplice presupposto di fatto dello inadempimento contributivo da parte del medesimo e della perdita totale o parziale della pensione che dalla inadempienza sia derivata al lavoratore. Il diritto al risarcimento del danno previsto dalla citata norma, pertanto, puo essere esercitato solo quando siano presenti entrambi gli indicati elementi. (Conf 442/78, mass n 389742; (Conf 3700/77, mass n 387354; (Conf 661/76, mass n 379309; (Conf 30/76, mass n 378643).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)