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Sez. 1, Sentenza n. 5318 del 09/08/1983 (Rv. 430231 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 408/1949 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ACQUISTO DI DIRITTI IMMOBILIARI DIVERSI DAL DIRITTO DI PROPRIETÀ SULL'AREA - INCLUSIONE - CONDIZIONI - CONVENZIONE TRA CONFINANTI DEROGATIVA DEL RISPETTO DELLE DISTANZE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430231-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 408/1949 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ACQUISTO DI DIRITTI IMMOBILIARI DIVERSI DAL DIRITTO DI PROPRIETÀ SULL'AREA - INCLUSIONE - CONDIZIONI - CONVENZIONE TRA CONFINANTI DEROGATIVA DEL RISPETTO DELLE DISTANZE - INCLUSIONE.*

La norma dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949 n. 408 deve essere intesa estensivamente comprendendo nell'agevolazione fiscale anche l'acquisto di diritti immobiliari, diversi dal diritto di proprietà sull'area, purché diretti a permettere sull'area la costruzione di case di abitazione, con più ampio sfruttamento dell'area stessa. Pertanto la convenzione fra vicini confinanti con cui si deroghi al rispetto delle distanze, in quanto costitutive di un diritto di servitù che permette l'edificabilità dell'area corrispondente alla distanza legale derogata, gode dell'agevolazione fiscale prevista dal soprarichiamato art. 14. (V 656/82, mass n 418428; (V 2230/77, mass n 385949; (V 3630/76, mass n 382364).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1117, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)