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Sez. 1, Sentenza n. 3630 del 20/10/1976 (Rv. 382364 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - GRADUALE - PROPORZIONALE - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - COMPRAVENDITA - IN GENERE - PRECOSTITUZIONE DI CONDOMINIO SU COSTRUENDO EDIFICIO - ATTUAZIONE - MEDIANTE RECIPROCHE CONCESSIONI DI SUPERFICIE - CONSEGUENZE - IMPOSTA PROPORZIONALE DI TRASFERIMENTO - MEDIANTE DIVISIONE ANTICIPATA DI COSA FUTURA - CONSEGUENZE - IMPOSTA GRADUALE - AUTONOMIA DI DETTE IMPOSTE RISPETTO A QUELLA DI TRASFERIMENTO DEL SUOLO - AGEVOLAZIONI PER L'EDILIZIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382364-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - GRADUALE - PROPORZIONALE - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - COMPRAVENDITA - IN GENERE - PRECOSTITUZIONE DI CONDOMINIO SU COSTRUENDO EDIFICIO - ATTUAZIONE - MEDIANTE RECIPROCHE CONCESSIONI DI SUPERFICIE - CONSEGUENZE - IMPOSTA PROPORZIONALE DI TRASFERIMENTO - MEDIANTE DIVISIONE ANTICIPATA DI COSA FUTURA - CONSEGUENZE - IMPOSTA GRADUALE - AUTONOMIA DI DETTE IMPOSTE RISPETTO A QUELLA DI TRASFERIMENTO DEL SUOLO - AGEVOLAZIONI PER L'EDILIZIA - ESCLUSIONE.*

La precostituzione del condominio su un costruendo edificio, entro il regime previsto dagli artt 1117 e segg cod civ, puo alternativamente essere attuata o mediante reciproche concessioni di superficie o mediante divisione anticipata di cosa futura, verificandosi in tal caso l'accessione, il sorgere pro indiviso dell'edificio e, non appena costruito, l'effetto contestuale della sua divisione. Nella prima ipotesi e dovuta, con riguardo al valore dei diritti reali individualmente acquistati sull'area comune, l'imposta proporzionale di trasferimento (art 1 tariffa all a alla legge di registro); nella seconda ipotesi, la quale comporta l'attribuzione di distinte parti del fabbricato in proprieta singolare, e dovuta l'imposta graduale (art 89 della medesima tariffa). In entrambi i casi la rispettiva imposta e autonoma e si aggiunge a quella dovuta per l'acquisto del suolo, ne puo quindi fruire delle agevolazioni concesse dalla legge 2 luglio 1949, n 408.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1117, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 89, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)