Sez. 2, Sentenza n. 664 del 05/02/1982 (Rv. 418428 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITÀ EX ART. 1669 COD. CIV. - CONDIZIONI - ROVINA TOTALE O PARZIALE DELL'OPERA - DIFETTI COSTRUTTIVI GRAVI - ESTREMI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITÀ EX ART. 1669 COD. CIV. - CONDIZIONI - ROVINA TOTALE O PARZIALE DELL'OPERA - DIFETTI COSTRUTTIVI GRAVI - ESTREMI.*
La responsabilità dell'appaltatore sancita dall'art. 1669 cod. civ. sussiste non soltanto quando l'opera rovina in tutto o in parte, ma anche quando presenta difetti costruttivi gravi, i quali sono tali allorché incidono sugli elementi essenziali dell'opera, cioè su quelle componenti necessarie a rendere l'opera idonea a fornire la normale utilità con riguardo alla sua funzione economica e sociale. (V 6298/80, mass n 410039; (V 839/80, mass n 404283; (Conf 3286/73, mass n 367146).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)