Sez. 1, Sentenza n. 2230 del 02/06/1977 (Rv. 385949 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - GRADUALE - PROPORZIONALE - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - EDIFICIO DA COSTRUIRE SU AREA COMUNE - CONVENZIONE COSTITUTIVA DEL CONDOMINIO - MODALITA DI ATTUAZIONE - DIVISIONE PARZIALE DI COSA FUTURA - IMPOSTA GRADUALE - APPLICABILITA - RECIPROCHE CONCESSIONI AD AEDIFICANDUM - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA PROPORZIONALE - AUTONOMIA RISPETTO ALL'IMPOSTA PER IL SUOLO - AGEVOLAZIONI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - GRADUALE - PROPORZIONALE - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - EDIFICIO DA COSTRUIRE SU AREA COMUNE - CONVENZIONE COSTITUTIVA DEL CONDOMINIO - MODALITA DI ATTUAZIONE - DIVISIONE PARZIALE DI COSA FUTURA - IMPOSTA GRADUALE - APPLICABILITA - RECIPROCHE CONCESSIONI AD AEDIFICANDUM - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA PROPORZIONALE - AUTONOMIA RISPETTO ALL'IMPOSTA PER IL SUOLO - AGEVOLAZIONI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - INAPPLICABILITA.*
La convenzione diretta a regolare la proprieta sull'edificio da erigersi su un'area comune sotto il profilo del regime condominiale puo atteggiarsi come mera divisione parziale di cosa futura, soggetta all'imposta e all'aliquota prevista per la divisione, e cioe alla imposta graduale di cui all'art 89 tariffa allegato a, dell'abrogata legge di registro (ora art 2 tariffa all a, parte prima, DPR 26 ottobre 1972, n 634), sempre che siano rispettate le originarie quote millesimali, non siano previsti pesi o servitu a carico delle proprieta individuali assegnate e non siano introdotte le deroghe contemplate nell'art 49 dell'abrogata legge di registro (ora art 32 del DPR n 634 del 1972), ovvero puo attuare una serie di reciproche concessioni ad aedificandum, nel qual caso e soggetta all'imposta proporzionale sui trasferimenti, di cui all'art 1 della tariffa all a, parte prima, della legge di registro. In entrambi i casi la rispettiva imposta e autonoma e si aggiunge a quella dovuta per lo acquisto del suolo e, quindi, non puo fruire delle agevolazioni concesse dalla legge 2 luglio 1949, n 408, non concorrendo tra le due Disposizioni alcun rapporto di connessione e di derivazione. (Conf 3630/76, mass n 382364; (Conf 1293/75, mass n 374792; (Conf 1203/74, mass n 369256).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1117, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 49, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 89, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 20 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 32, DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 1, DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)