Sez. 5, Sentenza n. 51522 del 30/09/2013 Ud. (dep. 20/12/2013) Rv. 257892 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Revoca del provvedimento di ammissione dei testi indicati dalla difesa - Mancanza di motivazione di superfluità della prova - Nullità.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI
È nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)