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Sez. 3, Sentenza n. 5673 del 10/04/2003 (Rv. 562070 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Titolarità del diritto - Requisiti - Nozione di abitualità ex art. 31 della legge n.590 del 1965 - Necessità che l'attività di diretta conduzione del fondo sia prevalente rispetto ad altre attività del coltivatore - Esclusione - Necessità di contribuire alla diretta lavorazione del fondo con lavoro proprio e della propria famiglia in misura pari almeno ad un terzo delle normali esigenze di coltivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562070-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Il requisito della "abitualità" della attività di coltivazione agricola richiesto dall'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n.590 in capo al coltivatore diretto non implica necessariamente che l'attività di conduzione del fondo debba essere svolta, da chi assume di essere titolare del diritto di prelazione, in forma professionale, e neppure in misura preponderante rispetto ad altre sue attività, che restano irrilevanti ai fini della sussistenza della qualità di coltivatore diretto anche se esercitate in via prevalente venendo a costituire una fonte di reddito superiore o addirittura la fonte di reddito principale, purché la forza lavoro del coltivatore diretto e della sua famiglia costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)