Sez. 3, Sentenza n. 1107 del 20/01/2006 (Rv. 586749 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Qualifica di coltivatore diretto - Nozione - Condizioni - Estensione del fondo soggetto a prelazione e riscatto - Criteri di valutazione - Individuazione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
La qualifica di coltivatore diretto, in relazione al requisito della "coltivazione abituale", previsto dall'art. 31 della legge n. 590 del 1965 in linea generale e, quindi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e di quello succedaneo di riscatto, può essere attribuita anche a chi svolge altra attività lavorativa principale, poiché non è richiesto che l'attività di coltivazione sia esercitata professionalmente, cioé in modo tale che questa costituisca la principale fonte di reddito del soggetto, risultando sufficiente che detta attività sia "abituale", intendendosi questo requisito quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo (ancorché - come detto - non professionale), prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, pur se secondario. Al fine del compimento di questa valutazione il giudice del merito non deve limitarsi a considerare la sola estensione catastale del fondo confinante con quello oggetto di riscatto e di quest'ultimo, ma deve, altresì, verificare quale sia, da un lato, l'attività in concreto svolta da colui che si assume coltivatore diretto (eventualmente anche in campo extragricolo) e, dall'altro, se lo stesso, a qualsiasi titolo (comodato, affitto, comproprietà, ecc.), sia, o meno, nel godimento di altri fondi, tali da essere idonei ad assorbire la capacità lavorativa sua e della sua famiglia.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)