Sez. L, Sentenza n. 12747 del 01/09/2003 (Rv. 566438 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Accertamento da parte del giudice del merito della gravità dei fatti addebitati al dipendente - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
In tema di licenziamento per giusta causa, spetta unicamente al giudice del merito (e non può essere sindacato in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi) l'accertamento che il fatto addebitato sia di gravità tale da integrare gli estremi di cui all'art. 2119 cod. civ., con riferimento alla concreta fattispecie e alle obbligazioni che ne discendono. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sproporzionato il licenziamento intimato per un momentaneo allontanamento dal posto di lavoro di un'infermiera professionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)