Sez. L, Sentenza n. 5026 del 11/03/2004 (Rv. 571019 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Gravità delle infrazioni commesse dal lavoratore e proporzione tra addebito disciplinare e sanzione - Valutazione - Censurabilità in cassazione per violazione di legge - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità dell'infrazione del lavoratore disciplinarmente sanzionata è soggetta al controllo di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su qualsiasi norma di legge, atteso che, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per sua natura, si limita ad indicare un parametro generale), il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, per cui dà concretezza a quella parte mobile della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico sociale, non diversamente da quando un determinato comportamento viene giudicato conforme o meno a buona fede allorché la legge richieda tale elemento: di conseguenza, la valutazione di conformità dei giudizi di valore espressi dal giudice di merito per la funzione integrativa che essi hanno delle regole giuridiche spetta al giudice di legittimità nell'ambito della funzione nomofilattica che l'ordinamento ad esso affida.(Nella specie, con riferimento alla condotta di un lavoratore cui era addebitato di aver rifiutato di preparare una distinta di raccomandate, rivolgendosi al suo superiore con la frase "mi puoi anche mandare una lettera di richiamo", La S.C., in applicazione dei principi suesposti, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva qualificato come "lieve insubordinazione" il fatto e ritenuto "sproporzionata" la sanzione del licenziamento del lavoratore, senza riportare la disposizione contrattuale applicabile - di cui all'art. 15 c.c.n.l. - e senza dar conto del procedimento logico seguito per distinguere la "lieve insubordinazione" dalla "insubordinazione")
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)