Sez. L, Sentenza n. 28 del 07/01/2003 (Rv. 559436 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo - Inadempimento degli obblighi contrattuali - Valutazione della gravità - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla mancata somministrazione di terapie ai pazienti da parte di un'infermiera professionale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore deve essere effettuata avendo riguardo ai profili concreti della fattispecie considerata concernenti la natura e la qualità del rapporto, il grado di affidamento richiesto dalle mansioni del dipendente, le complessive circostanze oggettive e soggettive che lo connotano, risolvendosi il relativo accertamento in un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e completa (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza di merito che, in un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento di una infermiera professionale, la quale, durante un turno di servizio, aveva omesso di prestare ai pazienti le terapie prescritte, ha escluso la gravità dell'inadempimento, in considerazione sia dell'unicità dell'episodio, sia della circostanza che la dipendente aveva informato la collega del turno successivo, così da permettere la somministrazione delle terapie).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)