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Sez. 5, Sentenza n. 2820 del 24/02/2012 (Rv. 621860 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - SCARICHI INDUSTRIALI | Canone di fognatura e depurazione delle acque relativo a periodo anteriore al 3 ottobre 2000 - Applicabilità dell'art. 16 della legge n. 319 del 1976 - Pagamento - Presupposti - Istituzione e predisposizione degli impianti - Sufficienza - Determinazione della somma dovuta - Utilizzazione dell'acqua - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621860-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - SCARICHI INDUSTRIALI

Il canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto, di cui agli art. 16 e ss. della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificata dall'art. 3 del d.l. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, ha natura tributaria, fino alla data del 3 ottobre 2000, poiché solo a partire da tale data (per effetto dell'art. 24 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258) esso ha cessato di essere considerato dalla normativa un tributo. Ne deriva che è obbligatorio il relativo pagamento per effetto della sola istituzione del servizio e dell'allaccio alla rete fognaria, indipendentemente dall'effettiva utilizzazione, e, quale ulteriore conseguenza, ai fini della determinazione del consumo dell'acqua resta irrilevante l'utilizzazione che di questa faccia, in concreto, il singolo utente.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 16, Legge 23/04/1981 num. 153, Decreto Legge 28/02/1981 num. 38 art. 3, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)