diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 12700 del 30/05/2007 (Rv. 597614 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Prova dei fatti negativi - Incidenza sull'onere della prova - Esclusione - Modalità - Dimostrazione di un fatto positivo contrario o per presunzioni - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597614-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Quando la pretesa si basa su un fatto negativo che sia desumibile da uno specifico e positivo fatto contrario, la prova deve essere data- anche per presunzioni- attraverso la dimostrazione di quest'ultimo, giacché la negatività dei fatti non (sempre) esclude nè inverte l'onere della prova. (Nella specie, è stata rigettata la domanda con cui l'attrice, deducendo di avere impedito con l'istanza di condono presentata all'Ufficio del Registro l'accertamento del maggior valore dei beni ereditari rispetto a quello dichiarato nella denuncia di successione, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., la condanna dei coeredi all'indennizzo in misura pari alla somma versata per il condono, di cui i medesimi si erano avvantaggiati; la S.C., nel confermare la decisione, ha statuito che sarebbe stato onere dell'attrice dimostrare il fatto positivo posto a base della domanda, e cioè che, in mancanza di condono, l'Ufficio avrebbe certamente emesso un accertamento del maggior valore dei beni, non spettando ai convenuti offrire la prova del mancato accertamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)